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Panem et frumentationes

Panem et frumentationes

Dopo il III sec. a.C la politica espansionista di Roma provocò dei profondi cambiamenti negli equilibri sociali, infatti se I patrizi cominciarono a veder crescere a dismisura le loro ricchezze con I bottini di guerra e se i cavalieri riuscirono a controllare i traffici mercantili poichè per legge ai patrizi furono vietate le attività commerciali, I ceti più bassi e soprattutto I contadini obbligati a lunghe campagne di guerra non riuscivano più a trarre sostentamento dalle loro terre, sia perché i terreni si erano inariditi sia perché dalle provincie arrivavano prodotti a prezzi molto più bassi.
Il sostentamento della popolazione di Roma, d’altra parte era legato all’approvvigionamento del grano e per evitare sollevazioni popolari per l’innalzamento che i prezzi subivano nei periodi di carestia, si pose ben presto il problema di fissare un costo “politico” del grano. Per questo motivo nel 123 a.C il tribuno della plebe Gaio Sempronio Gracco fece approvare la lex Sempronia frumentaria per la quale lo stato si impegnava a vendere il grano ad un prezzo costante di 6 assi e un terzo per moggio.
Nelle frumentationes non veniva distribuito solo il grano, ma anche l’olio ed altri cereali che provenivano dalle diverse provincie dell’impero; l’inserimento di questi prodotti dipendeva dalle caratteristiche del sistema tributario romano nel quale era previsto che il pagamento dei tributi potesse avvenire anche in natura, così se dalle provincie di Sicilia, d’Egitto e d’africa arrivava il grano, dalla Betica arrivava l’olio.
La legge non nacque con un fine demagogico ma era uno strumento con cui si tentò di arginare l’attività degli speculatori che, in periodi di carestia, si accaparravano le derrate per poterle rivendere a prezzi più alti ed, inoltre, ebbe il pregio si rappresentare una soluzione di lungo periodo; portò Roma ad avere degli incaricati che acquistavano il grano nei territori di produzione riuscendo anche ad ottenere dei prezzi di acquisto che non rendevano particolarmente gravoso il mantenimento del prezzo di vendita fissato con la legge.
Questa legge frumentaria poteva o meno essere applicata, tanto che durante la sua dittatura Silla la sospese; tuttavia si ebbero altre leges frumentariae, una nel 73 a.C. detta Lex Cassia e Terentia frumentaria da nomi dei due consoli che la fecero approvare ed poi la Lex Clodia del 58 a.C. dove si stabiliva che le classi meno abbienti avevano diritto alla distribuzione gratuita di grano, olio ed altri cereali.
In questa legge era insite delle conseguenze che potevano essere destabilizzanti per Roma; due erano gli elementi che preoccupavano il Senato:
La spesa annuale per le frumentationes assorbiva un quinto delle entrate dello stato.
La formazione degli elenchi di chi aveva diritto era affidata al curator annonae che decideva chi e quanti potevano essere iscritti negli elenchi, finendo con avere il potere immenso di orientare il favore del popolo.
Il curator annonae con le sue decisioni poteva conquistarsi l’approvazione di grandi strati di popolazione come fu per Pompeo che ricoprì la carica a partire dal 57 a.C.; nella stessa posizione Cesare da una parte, per aumentare le risorse che aveva a disposizione, impose il versamento di tributi in olio alle città africane mentre d'altra riduceva, secondo Svetonio, il numero degli iscritti alle liste da 320.000 a 150.000. Questa riduzione era un tentativo di contenimento di due fenomeni che si andavano diffondendo ed entrambi conseguenza dei latifondismo che andava mponendosi nel I secolo a.C.; I piccoli prprietari terrieri italici preferivano lasciare le loro terre ai latifondisti perchè il faticoso lavoro dei campi non riusciva a sfamarli ma li condannava solo ad una vita di fatica, invece a Roma se le frumentationes assicuravano il cibo era più facile trovare il modo di sopravvivere senza farsi uccidere dalla fatica; d'altra parte poi i latifondisti , il cui numero di schiavi era enorme e costoso era sfamarli, preferivano manometterli e farli mantenere così dallo stato.
Per far parte della plebs frumentaria si dovevano avere alcuni requisiti specifici: avere la cittadinanza romana, risiedere a Roma, essere maggiorenni ed essere uomini. Tuttavia questi requisiti che all'inizio dovevano essere soggettivi, Quando coloro che erano iscritti morivano, l'assegnazione del loro diritto veniva disposta dal pretore mediante sorteggio di coloro che, avendono i requisiti, non erano fino a quel momento rientrati nella lista. In età imperizle cambiarono le regole tanto che si poteva anche acquistare il diritto semplicemente acquistndo la tavoletta, una sorta di tessera, su cui era inciso il nome della persona iscritta nell'elenco.
Nell'elenco peraltro non c'erano i cittadini più poveri, ma quelli che comunque rispondevano ai requisiti che potremmo definire “necessarI”; inoltre queste distribuzioni di grano erano non gratuite ma ad un prezzo di favore e che spesso alcuni cittadini non lo reclamavano per mantenere il prestigio sociale, questo significa che anche cittadini appartenenti aila classe senatoriale potevano aver diritto alle frumentationes anche se poi non ne facevano richesta per orgoglio di classe; unica eccezione fu la richiesta del ex-console Lucio Calpurnio Pisone Frugi che motivò la sua richiesta di frumento a prezzo politico come beneficio, pagato con risorse pubbliche, a cui aveva diritto come cittadino romano.





di M.L. ©RIPRODUZIONE RISERVATA (Ed 1.0 - 16/12/2020)